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Presentazione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Salerno
mer 04 feb, 2009
ptcp gra.jpgLa legge della Regione Campania n.16 del 22 dicembre 2004, nel disciplinare la tutela, gli assetti, le trasformazioni e le utilizzazioni del territorio, al fine di garantirne lo sviluppo nel rispetto del principio di sostenibilità, individua nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale lo strumento per il governo del territorio alla scala darea vasta.
La nuova norma attribuisce alla pianificazione regionale il compito di definire indirizzi e strategie per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela dellintegrità fisica e dellidentità culturale del territorio, riservando, invece, alla pianificazione provinciale il compito di individuare gli elementi costitutivi del territorio e, conseguentemente, di definirne gli assetti strutturali.
La pianificazione territoriale provinciale:
a) individua gli elementi costitutivi del territorio provinciale, con particolare riferimento alle caratteristiche naturali, culturali, paesaggistico-ambientali, geologiche, rurali, antropiche e storiche dello stesso;
b) fissa i carichi insediativi ammissibili nel territorio, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile della provincia in coerenza con le previsioni del Ptr;
c) definisce le misure da adottare per la prevenzione dei rischi derivanti da calamità naturali;
d) detta disposizioni volte ad assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali presenti sul territorio;
e) indica le caratteristiche generali delle infrastrutture e delle attrezzature di interesse intercomunale e sovracomunale;
f) incentiva la conservazione, il recupero e la riqualificazione degli insediamenti esistenti. (art.18, c.2).
In particolare la norma attribuisce al Ptcp la funzione, di sovente non esercitabile alla scala locale, di coniugare la tutela e la valorizzazione delle risorse endogene con le esigenze di sviluppo del territorio, mediante la definizione di disposizioni o indicazioni di carattere strutturale e programmatico.
Le disposizioni strutturali riguardano:
a) lindividuazione delle strategie della pianificazione urbanistica;
b) gli indirizzi e i criteri per il dimensionamento dei piani urbanistici comunali, nonché lindicazione dei limiti di sostenibilità delle relative previsioni;
c) la definizione delle caratteristiche di valore e di potenzialità dei sistemi naturali e antropici del territorio;
d) la determinazione delle zone nelle quali è opportuno istituire aree naturali protette di interesse locale;
e) lindicazione, anche in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, delle prospettive di sviluppo del territorio;
f) la definizione della rete infrastrutturale e delle altre opere di interesse provinciale nonché dei criteri per la localizzazione e il dimensionamento delle stesse, in coerenza con le analoghe previsioni di carattere nazionale e regionale;
g) gli indirizzi finalizzati ad assicurare la compatibilità territoriale degli insediamenti industriali . (art.18, c.5).
Le disposizioni programmatiche, invece:
- disciplinano le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni strutturali;
- definiscono gli interventi da realizzare in via prioritaria e le stime di massima delle risorse economiche da impiegare per la loro realizzazione;
- fissano i termini, comunque non superiori ai diciotto mesi, per ladeguamento delle previsioni dei piani urbanistici comunali alla disciplina dettata dal Ptcp (art.18, c.6).
La norma regionale, inoltre, individua nel Ptcp lo strumento per la definizione di una strategia integrata di tutela, valorizzazione, e sviluppo del territorio e, pertanto, con lart.18 (co.7 e 9) attribuisce alla pianificazione provinciale valore e portata:
- di piano paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, articolo 143;
- di piano di tutela nei settori della protezione della natura, dellambiente, delle acque, della difesa del suolo e della tutela delle bellezze - naturali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 57;
- di piano di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e legge regionale 7 febbraio 1994, n.8;
- di piano territoriale del parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ed alla legge regionale 1 settembre 1993, n. 33;
- di piano regolatore delle aree e dei consorzi industriali di cui alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 16.
Il procedimento di formazione del piano territoriale di coordinamento provinciale è disciplinato dallart.20 della legge regionale 16/04. Ladozione da parte della Giunta Provinciale della proposta di Ptcp, avvenuta lo scorso 26 gennaio, rappresenta il primo passo delliter che condurrà allapprovazione del piano. Ad esso seguirà, dopo una vasta campagna di comunicazione e divulgazione dei contenuti della proposta stessa, la pubblicazione sul BURC, il raccoglimento e successivamente la valutazione delle osservazioni, ladozione del Piano (che determina lattivazione delle norme di salvaguardia) e la successiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio Provinciale.

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