Procedure di avviamento a selezione presso pubblica amministrazione ai sensi dellarticolo 16 della legge n. 56/87 secondo le procedure indicate dalla delibera di giunta regionale della campania n. 2104/04 ( riferimento richiesta n° 01/2011)
A V V I S O
PROCEDURE DI AVVIAMENTO A SELEZIONE PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE N. 56/87 SECONDO LE PROCEDURE INDICATE DALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 2104/04 ( Riferimento richiesta n° 01/2011)
Si rende noto che dal giorno 16/02/2011 e fino alle ore 12,30 del giorno 23/02/2011 presso i locali del Centro per l'Impiego di Sapri siti in Sapri alla Contrada Pali i lavoratori interessati, in possesso dei requisiti di legge e della qualifica indicata, nonché degli altri eventuali specificati requisiti, potranno effettuare la prenotazione per partecipare alla procedura di avviamento a selezione ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 56/87 per la seguente richiesta:
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Centro per l'Impiego.
Domanda di prenotazione :
La domanda di prenotazione, da redigersi esclusivamente sul modulo predisposto dal Centro per l'Impiego di Sapri, dovrà essere presentata personalmente dall'interessato al Centro per l'Impiego. Ai fini della procedura dell' avviamento a selezione in questione, non saranno prese in esame :
a) Domande redatte su altri moduli o pervenute con modalità diverse da quella indicata ;
b) Domande incomplete dei dati richiesti .
Documentazione da allegare alla domanda di prenotazione :
Alla domanda di prenotazione dovrà essere allegata, al momento della presentazione, la documentazione di seguito elencata . Non è prevista la facoltà di riserva di presentazione di documenti e, pertanto, i documenti presentati successivamente saranno ritenuti come non prodotti .
Modalità e criteri di punteggio:
Le modalità e i criteri di punteggio sono quelli indicati nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n.2104/04-Allegato "Indirizzi per il funzionamento dell'Anagrafe del Lavoro e dei Servizi per l'Impiego"-Paragrafo n. 25, così come ulteriormente specificati nella Risoluzione del 17/01/2004 della Commissione Provinciale Impiego.
Il punteggio è definito in base ai seguenti elementi:
Il lavoratore con punteggio maggiore precede il lavoratore con punteggio minore: a parità di punteggio si gradua con riferimento all'anzianità di disoccupazione espressa in mesi; in caso di ulteriore parità si dà preferenza alla persona più giovane di età.
Nel caso in cui, più componenti del medesimo nucleo familiare partecipino ad un avviso pubblico, e si trovino ad essere utilmente collocati per essere avviati a selezione, essi possono partecipare alla procedura selettiva, ma nel caso in cui il componente con migliore posizione in graduatoria superi la procedura di selezione e debba essere effettivamente assunto, il punteggio dell'altro o degli altri concorrenti appartenenti al medesimo nucleo familiare beneficiari di punteggio di carico familiare, sarà immediatamente rideterminato alla luce dell'assunzione del proprio congiunto.